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Fallimenti, l’onorario del legale non può essere parametrato al passivo

Nei fallimenti l’onorario dell’avvocato non può essere parametrato al passivo fallimentare. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 1346/2013.

Secondo la Suprema corte, infatti, “in sede di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex articolo 10 Cpc, non va desunto dall’entità del passivo, non essendo applicabile in via analogica l’articolo 17 del Cpc riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione ad esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che la pronuncia richiesta è di revoca del fallimento e l’oggetto del giudizio, relativo all’accertamento dell’insolvenza, si fonda sulla comparazione tra i debiti dell’imprenditore e i mezzi finanziari a sua disposizione senza investire la delimitazione quantitativa del dissesto, riservata al sub procedimento di verificazione”.

E, aggiunge la Cassazione, “l’insegnamento è valido anche nel caso di dichiarazione di fallimento conseguente a risoluzione del concordato preventivo, per identità di oggetto della statuizione, rispetto alla quale la legittimità della risoluzione del concordato è solo un presupposto”. 

Fonte: IlSole24ore Diritto

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