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Interrogatorio formale solo per provare la simulazione assoluta non relativa

“Nell’ipotesi di simulazione del contratto di compravendita di immobili, che esigono la forma scritta ad substantiam, la prova della simulazione mediante interrogatorio formale, diretto a provocare la confessione del soggetto cui è deferito, è ammissibile tra le parti solo se rivolta a dimostrare la simulazione assoluta del contratto, perché in tal caso oggetto del mezzo di prova è l’inesistenza della compravendita immobiliare”.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 18902/2012, respingendo il ricorso di un erede che aveva proposto domanda di accertamento di una simulazione relativa costituita dalla falsa intestazione di un immobile.

In simili casi però ricorda la Cassazione vengono in rilievo tutte le limitazioni previste dall’articolo 1417 del Cc visto che gli eredi non possono definirsi terzi rispetto al negozio. Dunque le dichiarazioni confessorie di una delle sorelle non potevano essere utilizzate per dimostrare l’asserita simulazione contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente.

Fonte: IlSole24Ore Diritto



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