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La fattibilità giuridica è condizione di ammissibilità del concordato: la sua mancanza deve essere rilevata d’ufficio dal giudice

Cass. Civ. - Sez. I - 29 gennaio 2015, n. 1726, sent.

La fattibilità giuridica del piano costituisce un’imprescindibile condizione di ammissibilità del concordato preventivo, la cui mancanza, comportando l’impossibilità di dare esecuzione alla proposta, può e deve essere rilevata dal giudice d’ufficio, indipendentemente da eventuali preclusioni già verificatesi a carico delle parti.

 Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 1726, depositata il 29 gennaio.

Il caso. Una società presenta domanda di concordato preventivo, con la previsione di suddividere i creditori in due classi: una per i prededucibili e privilegiati, l’altra per i chirografari. Il tribunale accoglie la domanda e la proposta, ottenuta l’approvazione dei creditori, per più del 70% dei crediti ammessi al voto, viene omologata, nonostante l’opposizione dei creditori dissenzienti, i quali in seguito propongono reclamo, anch’esso respinto dalla Corte d’Appello. Viene proposto, infine, ricorso straordinario per cassazione.

La censura sulla non fattibilità del concordato può essere tardiva? Se alcuni motivi del ricorso vengono giudicati infondati, uno coglie nel segno: è quello con cui i ricorrenti lamentano l’omessa pronuncia della Corte territoriale sulla questione concernente la fattibilità giuridica del concordato: i giudici d’appello avevano, infatti, ritenuto precluso l’esame, in quanto proposto per la prima volta nella memoria di replica depositata in sede di reclamo, e pertanto, a loro parere, tardivamente.

Il giudice deve sempre accertare, anche d’ufficio, la fattibilità giuridica, in quanto condizione d’ammissibilità del concordato. La Cassazione, però, evidenzia la necessità, per il tribunale, di accertare la fattibilità giuridica della proposta, anche a prescindere dalle richieste delle parti: come ha chiarito la nota pronuncia a Sezioni Unite (n. 1521/2013), spetta al giudice, in ogni fase del procedimento di omologazione, il controllo di legalità della proposta e, dunque, anche l’accertamento della compatibilità delle sue modalità di attuazione con le norme giuridiche vigenti, nel quale si estrinseca la nozione di fattibilità giuridica del piano.

 La fattibilità giuridica costituisce, insomma, una condizione imprescindibile di ammissibilità del concordato, la cui mancanza comporta l’impossibilità di dare esecuzione alla proposta e deve, pertanto, essere rilevata d’ufficio dal giudice, anche se non sia stata fatta valere, tempestivamente, dalle parti.

(Tratto da Il Fallimentarista)