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Ennesima riforma del processo telematico nel D.L. 27 giugno 2015, n. 83


Ennesima riforma del processo telematico nel D.L. 27 giugno 2015, n. 83


a cura di Francesca Ferrari


Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, entrato in vigore il 27 giugno scorso, ha introdotto alcune novità nell’ambito del processo civile telematico al fine di accelerare ed uniformare il percorso di “digitalizzazione” del processo civile, già avviato con le precedenti riforme.

 

1. Il deposito telematico degli atti introduttivi

Ai sensi dell’art. 16 bis, 1° comma, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modificazioni nella l. 17 dicembre 2012, n. 221, l’obbligo del deposito telematico sussiste, sia in primo sia in secondo grado, solo per gli atti ed i documenti depositati dai difensori delle parti precedentemente costituite, non anche per gli atti introduttivi, fatta eccezione per il ricorso nel giudizio monitorio, per il quale l’obbligatorietà del deposito telematico discende dal comma 4° dell’art. 16 bis cit.

Nonostante l’apparente chiarezza del dato normativo, la questione attinente il deposito telematico degli atti introduttivi ha determinato una vivace disputa giurisprudenziale.

Parte della giurisprudenza di merito ha infatti ritenuto inammissibile e/o nullo il deposito telematico degli atti introduttivi del processo (in questo senso v. Trib. Velletri 11 maggio 2015 (ricorso per sequestro conservativo) e Trib. Bergamo 25 marzo 2015 (atto di citazione in opposizione a d.i.), entrambe in www.pergliavvocati.it; Trib. Foggia 10 aprile 2014 (ricorso per A.T.P.), in www.lanuovaproceduracivile.com; Trib. Torino 20 luglio 2014, in Guida dir., 2014, 45, 14 e 15 luglio 2014, in DeJure (ricorso ex art. 702 bis c.p.c.); Trib. Lodi 5 novembre 2014 (ricorso ex art. 442 bis c.p.c.), in www.jusidicere.it; Trib. Roma 25 settembre 2014 (ricorso ex art. 15 l.fall.) e Trib. Torino 20 ottobre 2014 (ricorso ex art. 700 c.p.c.), entrambe in www.ilcaso.it. Sull’inammissibilità del deposito telematico della comparsa di costituzione e risposta v. Trib. Padova 10 febbraio 2015 e Trib. Taranto 9 luglio 2014 (precisamente con riferimento alla memoria di costituzione nel procedimento di reclamo cautelare), entrambe in www.pergliavvocati.it; Trib. Trani 10 novembre 2014, ined.; Trib. Padova 1 settembre 2014, in www.ilcaso.it; Trib. Pavia 22 luglio 2014 e Trib. Padova 28 agosto 2014, entrambe in Guida dir., 2014, 45, 14, in cui è stata dichiarata la contumacia del convenuto costituitosi telematicamente; Trib. Pesaro 10 ottobre 2014, in www.jusdicere.it, che ha ritenuto “tamquam non esset” la comparsa di costituzione depositata telematicamente. In merito al reclamo v. Trib. Foggia 15 maggio 2015, che ha dichiarato l’inammissibilità del deposito telematico del ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c., in questa Rivista, con nota di G.G. Poli, La nozione di atto “endoprocessuale” ai fini del deposito telematico obbligatorio: lo strano caso del reclamo cautelare).Altra parte della giurisprudenza, invece, ha considerato ammissibile e/o irregolare, ma sanabile, il deposito eseguito telematicamente dell’atto introduttivo ove satisfattivo del raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c. (v. Trib. Roma 18 febbraio 2015, ined.; 12 gennaio 2015, in www.pergliavvocati.it; 24 gennaio 2015 e Trib. Genova, 1° dicembre 2014, entrambe in www.ilcaso.it; App. Genova 11 novembre 2014, in www.lanuovaproceduracivile.com; Trib. Venezia 10 novembre 2014, ined.; Trib. Forlì 29 ottobre 2014, in http://ilprocessotelematico.webnote.it; Trib. Brescia 7 ottobre 2014, in Guida al diritto 2014, 45, 15; Trib. Milano 7 ottobre 2014, in DeJure, tutte con riferimento alla comparsa di costituzione. È stato poi ritenuto ammissibile il deposito telematico del ricorso nel rito del lavoro da Trib. Bologna 16 luglio 2014, in www.ilprocessotelematico.webnote.it e del reclamo nel processo cautelare da Trib. Vercelli 4 agosto 2014, in www.ilprocessotelematico.webnote.it; Trib. Ancona 28 maggio 2015, in www.lanuovaproceduracivile.it; Trib. Asti 23 marzo 2015, in www.eclegal.it con nt. di G.G. Poli, La nozione di atto “endoprocessuale”, cit., e Trib. Torino 6 marzo 2015, in www.lanuovaproceduracivile.it).

Il dibattito giurisprudenziale di cui sopra derivava dal fatto che, per alcuni giudici, la previsione di cui all’art. 16 bis d.l. 179/2012 avrebbe dovuto considerarsi un ostacolo rispetto all’utilizzo della forma telematica per l’atto introduttivo; in realtà sembra ragionevole sostenere che l’obbligo, ex lege previsto, di utilizzare un certo strumento di trasmissione per taluni atti non può equivalere, nel silenzio della legge, a statuire il divieto di utilizzo di quel medesimo strumento per gli atti introduttivi. Rileva poi, come ha sottolineato la giurisprudenza più condivisibilmente permissiva, l’art. 156, ult. co., c.p.c. che restringe certamente l’ambito della nullità ed il potere del giudice di pronunciarla tutte le volte che l’atto abbia raggiunto il suo scopo. A favore della tesi permissiva si ritiene inoltre che militino non solo le norme che prevedono l’obbligatorietà del deposito telematico per gli atti endoprocessuali, ma anche i precedenti interventi legislativi che hanno previsto l’equipollenza tra comunicazione ex art. 170 c.p.c. e deposito telematico nonché l’art. 83, 3° comma, c.p.c. che non solo prevede, seppure in relazione alla procura, la possibilità del deposito della stessa per via telematica, ma sembra dare per scontata la possibilità di costituzione della parte per via telematica.

La questione di cui sopra ha peraltro trovato ora soluzione con l’art. 19 d.l. 83/2015, che ha introdotto il comma 1 bis dell’art. 16 bis cit., secondo cui «nell’ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d’Appello è sempre ammesso il deposito telematico dell’atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione (…) nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici». La modifica normativa, dunque, seppure non ritenuta necessaria alla luce del disposto della norma citata ante novellazione, è certamente nel senso auspicato dalla dottrina che si è occupata del tema (G.G. Poli, Processo civile telematico: le novità del d.l. n. 90/2014, in www.treccani.it; Id., Processo telematico – Sulle (nuove forme di) nullità degli atti ai tempi del processo telematico, in Giur. it., 2015, 2, 367 ss.; F. Ferrari, Il processo telematico alla luce delle più recenti modifiche legislative, relaz. tenuta presso l’Ordine degli avv. di Varese nell’ottobre 2014, in corso di pubblicazione in Diritto, Economia e Management, 2015; Id., Il deposito tematico della domanda di fallimento, in corso di pubblicazione in Giur. comm, 2015; in generale sul PCT e sulle recenti riforme cfr.: V. Amendolagine, I primi orientamenti giurisprudenziali sul processo civile telematico, in Corriere giur., 2015, 5, 694 ss.; R. Belle, Prime note sul pct e processo di cognizione, in www.judicium.it, 298.2014; M. Sala, Il processo telematico dopo il d.l. 90/2014, in Immobili e proprietà, 2014, 652 ss.).

Il legislatore non è invece intervenuto sul testo normativo dell’art. 16 bis cit. al fine di identificare la sanzione derivante dalla mancata utilizzazione della forma telematica in ipotesi di deposito cartaceo dell’atto endoprocessuale; sotto questo profilo, sembra condivisibile un atteggiamento rigoroso nella misura in cui si voglia effettivamente far decollare il processo telematico (in senso contrario si esprime Trib. Torino 6 marzo 2015, cit.; a favore: S.A. Cerrato, Azioni proprie – Azioni cautelari in corso di causa e procedimento telematico: un precedente “pericoloso”, in Giur. it., 2015, 901).


2. Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti notificati

Con l’art. 19 del d.l. 83/2015 è stato altresì introdotto l’art. 16 decies d.l. 179/12 che attribuisce il potere di certificazione di conformità delle copie degli atti notificati tramite l’ufficiale giudiziario o in proprio tramite ufficio postale quando di tali atti debba essere effettuato il deposito telematico.

In particolare la norma prevede che quando il difensore, il dipendente di cui si avvale la p.a. per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, depositano telematicamente la copia informatica, anche per immagine (scansione), di un atto formato su supporto analogico (cartaceo) rilasciato dalla cancelleria o “scaricato” dal fascicolo informatico, attestano la conformità della copia al detto atto e, a seguito dell’attestazione di conformità, la copia depositata telematicamente, equivale all’originale (cartaceo) notificato.

Le modalità attraverso le quali dovrà essere attestata la conformità sono previste dall’art. 16 undecies d.l. 179/12, anch’esso introdotto con l’art. 19 cit. Tale norma prevede che, nel caso di copia analogica, l’attestazione può essere apposta in calce o a margine della stessa o in un documento separato, congiunto materialmente alla copia medesima. Quando, invece, l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico o in un documento informatico separato contenente l’indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce. Per essere depositato telematicamente, il predetto documento dovrà essere allegato alla “busta” telematica e veicolato alla cancelleria telematica tramite PEC. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità dovrà essere inserita anche nella relazione di notifica.

3. Conclusioni

Ben si evince da quanto sopra che il legislatore ha tentato, attraverso una serie di interventi, neppure del tutto coordinati tra loro, di rafforzare il processo telematico cercando altresì di porre nel nulla alcune delle difficoltà che si riscontravano nell’applicazione di una normativa indubbiamente farraginosa nella prassi forense e nell’applicazione da parte della giurisprudenza di merito.

Il cammino tuttavia non può dirsi compiuto, posto che ciò che rileva e che si ritiene davvero necessario è un mutamento culturale vero e proprio che coinvolga tutti gli “attori” del processo civile.

Tratto da Legal Euroconference - settimanale Processo Civile